19 Marzo 2021
FAQ Coronavirus

Cari Soci/Utenti, in ottemperanza alle disposizioni governative relative all’emergenza Coronavirus abbiamo riorganizzato la nostra attività e operatività:

  • la sede e gli Uffici Zona sono aperti nei consueti orari, ma ricevono soci ed utenti esclusivamente su appuntamento. Non verranno accolti in ufficio soci ed utenti che non hanno specifico appuntamento;
  • l’attività operativa è garantita attraverso gli operatori che sono stati organizzati, per la maggior parte, con impiego del telelavoro (c.d. “smart working”). Siamo pertanto a disposizione per fornire i nostri servizi e la consulenza ed il supporto necessario attraverso i canali telematici (telefono e indirizzi e-mail nella sezione contatti).

EMERGENZA CORONAVIRUS:

DOMANDE FREQUENTI SULLE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO PER IL SETTORE AGRICOLO

Pagina aggiornata in esito all’entrata in vigore del DPCM del 10.04.2020

Questa pagina contiene informazioni utili al settore agricolo con la risposta ad alcune frequenti domande.  Le informazioni sono attendibili ma la situazione è in continua evoluzione e quindi le stesse informazioni possono subire aggiornamenti e/o rettifiche.

Sul sito del Governo sono pubblicate le domande frequenti sulle misure adottate.

Frequently Asked Question | Info Utili

UN IMPRENDITORE AGRICOLO PUO’ CONTINUARE A SVOLGERE LE PROPRIE ATTIVITÀ?

Si, le attività agricole sono tra le attività produttive consentite dalle disposizioni governative. Le disposizioni governative precisano che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari. E’ fondamentale per tutte le attività consentite il rispetto di tutte le misure governative eccezionali disposte per il contenimento dell’epidemia (distanziamento interpersonale, assenza di contatti, ecc…) e dei contenuti del protocollo nazionale nonché le eventuali prescrizioni a livello provinciale. Vai alla sezione “Vendita Diretta” per maggiori informazioni sulle prescrizioni da adottare per i punti vendita aziendali che rimangono aperti.

UN IMPRENDITORE AGRICOLO ORTOFLOROVIVAISTICHE PUÒ VENDERE SEMI, PIANTE, FIORI ORNAMENTALI, PIANTE IN VASO E FERTILIZZANTI?

Si, l’imprenditore agricolo orto-florovivaistico può vendere esclusivamente i prodotti agricoli. I punti vendita possono rimanere aperti; in ogni caso, la vendita dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto di tutte le misure governative eccezionali disposte per il contenimento dell’epidemia (distanziamento interpersonale, assenza di contatti, ecc…) e dei contenuti del protocollo nazionale nonché le eventuali prescrizioni a livello provinciale. Vai alla sezione “Vendita Diretta” per maggiori informazioni sulle prescrizioni da adottare per i punti vendita aziendali che rimangono aperti.

Dal 27 aprile 2020, in Provincia di Trento, è esplicitamente consentito l’accesso ai garden anche da parte dei privati cittadini, con la limitazione che gli spostamenti dei privati devono avvenire all’interno del territorio comunale in cui il cittadino si trova o, in caso di assenza di punti vendita, al comune più vicino e su comprovata esigenza. Per il personale del punto vendita e per gli utenti è ribadita necessità, in particolare, dell’utilizzo di dispostivi di protezione quali guanti e mascherine.

UN IMPRENDITORE AGRICOLO PUÒ SPOSTARSI, ANCHE AL DI FUORI DEL PROPRIO COMUNE, PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI COLTURALI, PER L’ACQUISTO DI MEZZI TECNICI (CONCIMI, ANTIPARASSITARI, SCORTE AGRARIE, ECC.) / SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI E ATTREZZATURE TECNICHE AZIENDALI?
Si, l’imprenditore agricolo può sposarsi per le attività necessarie alla conduzione della propria attività agricola. Si deve comunque essere in grado di provare che lo spostamento è legato da “comprovate esigenze lavorative”, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

I DIPENDENTI REGOLARMENTE ASSUNTI DALL’IMPRESA AGRICOLA POSSONO MUOVERSI VERSO DIVERSI COMUNI?
Sì, i dipendenti possono spostarsi nei diversi comuni se gli spostamenti sono giustificati da “comprovate esistenze lavorative.” Si applicano le stesse disposizioni previste per l’imprenditore agricolo per gli spostamenti motivati dall’attività di lavoro.

I FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO POSSONO PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN FAVORE DELL’IMPRENDITORE E PER TALE ESCLUSIVO SCOPO POSSONO SPOSTARSI FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA /DOMICILIO?
Sì, le persone legate al titolare dell’impresa agricola (individuale) da vincoli di parentela o affinità fino a sesto grado (marito, moglie, figlio, nipote, zio, ecc.) possono spostarsi sui terreni in conduzione dell’impresa agricola per effettuare le operazioni colturali. I familiari devono essere in grado di provare che lo spostamento è legato da “comprovate esigenze lavorative”, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
Si ricorda che l’impiego di familiari nelle operazioni agricole è ammesso senza l’obbligo dell’assunzione, solamente entro determinati limiti e solo se l’attività svolta da questi è completamente gratuita, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi.

GLI IMPRENDITORI AGRICOLI POSSONO AVVALERSI DELLO SCAMBIO DI MANODOPERA?
Sì, gli imprenditori agricoli possono spostarsi, anche al di fuori del proprio Comune, nell’ambito dello scambio di manodopera. È fondamentale portare con sé la dichiarazione specifica per lo “Scambio di Manodopera” e l’autodichiarazione per gli spostamenti.

UN IMPRENDITORE AGRICOLO PUÒ CONTINUARE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI SERVIZI CONTO TERZI (SERVIZI DI ARATURA, SERVIZI CON TRATTORI, MANUTENZIONE DEL VERDE)?
Si, l’imprenditore agricolo può continuare nello svolgimento di servizi connessi con la sua attività agricola principale, ovvero di servizi che presta con le risorse e le attrezzature normalmente impiegate nella sua attività agricola principale. Ad esempio, l’imprenditore agricolo può continuare a prestare il servizio di aratura, servizi con i trattori, le attività di manutenzione del verde, ecc.

UN IMPRENDITORE AGRICOLO PUO‘ SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEL VERDE?

Sì, le attività di manutenzione del verde, con esclusione delle attività di realizzazione di parchi e giardini, sono tra le attività produttive industriali e commerciali che sono consentite.

UN IMPRENDITORE PUO’ SVOLGERE LE ATTIVITA’ DI SELVICOLTURA E DI MANUTENZIONE DELLE AREE FORESTALI?

Sì, con l’entrata in vigore del provvedimento governativo del 10 aprile gli imprenditori che esercitano tali attività (CODICE ATECO 02) possono continuare a svolgerle in quanto le stesse sono state ricomprese tra le attività produttive essenziali non sospese.

UN IMPRENDITORE AGRITURISTICO PUÒ CONTINUARE CON IL SERVIZIO DI OSPITALITÀ /ALLOGGIO?
Sì, ma, secondo la più recente risposta fornita sul sito istituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che modifica una interpretazione già fornita, l’attività può essere proseguita, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

UN IMPRENDITORE AGRITURISTICO PUÒ CONTINUARE L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE?
Sì, l’attività deve essere esclusivamente limitata alla consegna dei pasti a domicilio, previa, in generale linea generale, comunicazione preventiva al Commissariato del Governo competente (vedi FAQ 9) nella quale si dichiara la funzionalità dell’attività alla filiera agricola (codice ATECO 01).                  Per la Provincia di Trento, l’ordinanza del Presidente del 13 aprile 2020 ha previsto che tale attività sia consentita sino al 30 luglio 2020, senza che sia necessario il compimento di ulteriori formalità, fermo restando il puntuale rispetto delle norme igienico – sanitarie in vigore (distanza di sicurezza di almeno 1 metro, divieto di assembramento, ecc..) nonché delle indicazioni per la consegna a domicilio disposte dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali con nota del 1° aprile 2020. L’attività potrà quindi essere esercitata anche senza la predetta comunicazione al Commissariato del Governo, laddove non già effettuata.

UN IMPRENDITORE CHE ESERCITA UNA ATTIVITA’ NON RIENTRANTE nei codici ATECO DI cui all’Allegato 3 DEL D.P.C.M. 10.04.2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE PUO’ CONTINUARE L’ATTIVITA’?

Sì, solamente se esercita una attività funzionale ad assicurare il completamento delle filiere di cui all’Allegato (esempio, attività necessaria ad assicurare la filiera agricola). La condizione necessaria è di trasmettere apposita comunicazione alla Prefettura/Commissariato del Governo competente per territorio ove è ubicata l’attività produttiva, con indicazione dell’attività svolta e dei soggetti beneficiari dei prodotti e servizi attinenti alle attività descritte.

Per le Provincie di Bolzano e di Trento, le istruzioni e i modelli eventualmente disponibili sono pubblicati sui rispettivi siti del Commissariato del Governo: http://www.prefettura.it/trento/  e  http://www.prefettura.it/bolzano.

L’attività prosegue, in virtù della comunicazione effettuata, fino all’eventuale comunicazione di sospensione della Prefettura/Commissariato.