L’assunzione deve essere fatta sempre entro il giorno antecedente l’inizio dei lavori per non incorrere in sanzioni amministrative
La comunicazione dell’assunzione deve essere fatta sempre entro il giorno antecedente l’inizio dei lavori tramite invio dei dati in procedura online nel portale unico condiviso da Inps, Inail e Collocamento.
Gli uffici zona di riferimento provvedono, per conto dei soci datori di lavoro, alle comunicazioni obbligatorie per legge come l’UNILAV. Hanno bisogno dei documenti inviati per mail in formato pdf. Gli indirizzi per inviare i documenti sono formati dalla parola paghe. Il nome dell’ufficio zona con @coldiretti.it:
paghe.arco@coldiretti.it; paghe.rovereto@coldiretti.it; paghe.levico@coldiretti.it; paghe.trento@coldiretti.it; paghe.mezzolombardo@coldiretti.it; paghe.male@coldiretti.it; paghe.cles@coldiretti.it; paghe.tesero@coldiretti.it; paghe.bolzano@coldiretti.it.
I documenti da inviare sono:
IL CODICE FISCALE che si può trovare nella tessera sanitaria oppure direttamente dall’attestato rilasciato dall’agenzia delle entrate
IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO che può essere la carta di identità cartacea o elettronica per poter recuperare i dati anagrafici corretti e gli indirizzi di domicilio e residenza del lavoratore, se comunitario sono in possesso del loro documento contenente i dati anagrafici
PER GLI EXTRACOMUNITARI SERVE SEMPRE IL PERMESSO DI SOGGIORNO dove si trovano la sua validità (dal –al) e il motivo del permesso. Possono lavorare gli stranieri con vari motivi di permesso: per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo politico, per motivi umanitari… TRANNE CHE PER MOTIVO DI TURISMO, RELIGIOSO O CURE MEDICHE PER I QUALI NON E’ PERMESSO LAVORARE!!!
SE IL PERMESSO DI SOGGIORNO E’ SCADUTO SERVE SEMPRE L’ASSICURATA che è la ricevuta postale pagata per il rinnovo del permesso di soggiorno, il dato valido è il numero di 6 cifre sotto il codice a barre
SE SONO IN POSSESSO SOLO DEL TAGLIANDINO, NON E’ SUFFICIENTE COME DOCUMENTO. Portare sempre il permesso scaduto e la copia dell’assicurata o altra documentazione comprovante la possibilità di lavorare.
Preme ricordare l’importanza anche della salute e sicurezza sul lavoro, nello specifico per tutti i lavoratori le visite mediche preventive e/o ordinarie ed il corso di formazione base di sicurezza (attività rischio medio durata 12 ore) per tutti i lavoratori che superano le 50 giornate annue di lavoro o per quelli che effettuano attività con rischi indipendentemente dal numero di giornate.
Per i dipendenti agricoli a tempo determinato e stagionali che svolgono attività generiche e semplici (senza rischi specifici) che non richiedono specifici requisiti professionali ricompresi nei livelli di raccoglitori e operai comuni la sorveglianza sanitaria è SEMPLIFICATA ed è assolta attraverso lo svolgimento di una VISITA MEDICA PREVENTIVA ANNUALE, senza la necessità di nominare il medico competente aziendale.
Per i dipendenti agricoli a tempo stagionale, determinato o indeterminato che svolgono attività come uso mezzi agricoli, trattamenti con fitosanitari, utilizzo di attrezzature, contatto con animali, ecc la SORVEGLIANZA SANITARIA diventa ORDINARIA e consiste nel sottoporre con cadenza annuale a visita medica ed eventuali analisi periodiche i dipendenti, con l’obbligo di nominare un medico competente che effettua il sopralluogo in azienda e sottoscrive il DVR aziendale.