Soggetti interessati:
- I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporaneo o mobile (anche come imprese individuali senza lavoratori).
- Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE sono tenuti a presentare documentazione equivalente, riconosciuta in Italia, per ottenere la patente.
Definizioni:
CANTIERE : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X : lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
CANTIERE TEMPORANEO: area di lavoro con una durata limitata nel tempo, in cui vengono eseguiti lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, ristrutturazione e simili e necessitano del posizionamento di una segnaletica
CANTIERE MOBILE cantiere in movimento, tipo opere stradali (tombini, tubature), forestali che necessitano di una segnaletica
Soggetti esonerati:
- Soggetti che effettuano solo mera attività di fornitura (es. consegna di materiali destinati al cantiere) ovvero prestazioni di natura meramente intellettuale (es. progettista o direttore lavori);
- Imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA (in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, c. 4, del D.lgs. n. 36/2023 - “Codice dei contratti pubblici” - a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza).
Requisiti:
- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti in materia di sicurezza;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del RSPP.
Si precisa che non tutti i requisiti sono richiesti per tutte le categorie di soggetti interessati, posto che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Modalità operative e tempistiche:
La patente verrà rilasciata in forma digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Si precisa che, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente, è consentito lo svolgimento delle attività soggette salvo diversa comunicazione notificata dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Gestione crediti:
La patente è dotata di un punteggio inziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di dotazione inferiore, l’operatività è ammessa solo nel caso di completamento delle attività oggetto dell’appalto o del subappalto, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Oltre ai citati 30 crediti di partenza, il richiedente può ottenere fino ad un massimo di 100 crediti.
La patente sarà inoltre soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoro autonomo, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008.
A tale proposito si rinvia alla circolare ministeriale allegata alla presente la quale tratta diffusamente e analiticamente le varie casistiche di possibili incrementi del punteggio, come pure, al contrario, per la decurtazione dei crediti.
Controllo da parte del committente e del responsabile dei lavori:
Il committente o il responsabile dei lavori hanno il dovere di verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici, o dei lavoratori autonomi anche nei casi si subappalto, ovvero, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Il committente o il responsabile dei lavori che non ottempera all’obbligo di verifica e che non trasmette la documentazione di verifica all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori è punito con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
Sospensione cautelare:
La patente può essere sospesa da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, fino a 12 mesi, nel caso in cui si verifichino infortuni mortali o che provochino inabilità permanete, assoluta o parziale.
Revoca della patente:
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di nuova patente.
Sanzioni:
Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
- Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
- Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.