28 Luglio 2025
COLLABORAZIONE FAMILIARE CONSETITA IN AGRICOLTURA

L’impiego di familiari nelle operazioni di raccolta è ammesso senza l’obbligo dell’assunzione, solamente entro determinati limiti e solo se l’attività svolta da questi è completamente gratuita.
Secondo le normative vigenti la presunzione di prestazione lavorativa gratuita è limitata ai parenti del titolare e del coniuge del titolare fino al 6° grado esclusi i coniugi di ogni parente fatta eccezione per GENERO E NUORA che rientrano nei familiari affini di 1° grado.
le figure ammesse sono parenti del titolare:
1° grado: GENITORI E FIGLI
2° grado: NONNI, FRATELLI E SORELLE, NIPOTI (figli dei figli)
3° grado: BISNONNI, ZII, NIPOTI (figli di fratelli), BISNIPOTI
4° grado: TRISNONNI, PROZII, CUGINI, FIGLI DI NIPOTI, TRISNIPOTI
5° grado: PRO-PROZII, PROCUGINI, FIGLI DI CUGINI
6° grado: CUGINI DI SECONDO GRADO
inoltre le figure ammesse sono i parenti del coniuge del titolare considerati affini del titolare
1° grado: GENITORI, NUORA E GENERO
2° grado: NONNI, FRATELLI E SORELLE, NIPOTI (figli dei figli)
3° grado: BISNONNI, ZII, NIPOTI (figli di fratelli), BISNIPOTI
4° grado: TRISNONNI, PROZII, CUGINI, FIGLI DI NIPOTI, TRISNIPOTI
5° grado: PRO-PROZII, PROCUGINI, FIGLI DI CUGINI
6° grado: CUGINI DI SECONDO GRADO
SI RICORDA CHE SONO CONSIDERATI SOLO “ I PARENTI “DI SANGUE” del titolare o coniuge.