Finalmente dopo un anno di lavoro e pressioni da parte di Coldiretti verso il Ministero del Lavoro, dal 2026 i contratti di lavoro occasionale in agricoltura LOAGRI sono stati regolarizzati.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono ammesse per le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.
in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni è prevista per legge la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da:
− persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell’Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
− pensionati di vecchiaia o di anzianità o anticipate;
− giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
− detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
In caso di utilizzo di soggetti diversi è prevista l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione.
Per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, peraltro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Si prevede altresì che l’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel LUL possa avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.
2 Gennaio 2026
LOAGRI CONFERMATO DAL 2026 – caratteristiche