3 Giugno 2021
SCAMBIO DI MANO D’OPERA

Lo scambio di manodopera è ammesso in base all’art. 2139 del codice civile e secondo gli usi risultanti presso le Camere di Commercio locali.

E’ concesso “tra i piccoli imprenditori agricoli”; secondo l’art. 2083 codice civile.

Sono piccoli imprenditori agricoli “ i coltivatori diretti del fondo” che esercitano la propria attività prevalentemente “con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Secondo la circolare I.N.P.S. n. 126 del 16 dicembre 2009, salve ulteriori specificazioni derivanti dagli usi camerali, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

- intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;

- i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;

- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o in natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;

- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;

- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o connessa.

NON E’ AMMESSO lo scambio qualora si tratti di prestazione resa nei confronti di “persona giuridica” ossia società semplice agricola .

Analizziamo nello specifico cosa è concesso nelle nostre Province di Trento e Bolzano.

Provincia di Trento

La norma contenuta nella raccolta degli usi e costumi di Trento  riporta  l’uso dello  scambio di mano d’opera tra piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori che svolgono l’attività agricola anche in via accessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo.

Lo scambio si effettua in tutta la provincia di Trento, personalmente tra gli stessi imprenditori anche a mezzo dei loro familiari o dipendenti.

Nello specifico possono effettuare scambio di mano d’opera le persone fisiche che sono:

  • coltivatori sia iscritti in prima con pagamento dei contributi inps in quanto imprenditori autonomi
  • coltivatori a “part-time” che comunque vendono o conferiscono il loro prodotto.

Lo scambio è concesso anche con i loro familiari conviventi e con i dipendenti assunti ma, non con dipendenti regolarizzati con voucher.

Per svolgere lo scambio di mano d’opera è sempre meglio tenere in azienda il modello compilato che attesti il periodo di prestazione, i  dati identificativi degli imprenditori  interessati ed eventualmente  i dati dei familiari conviventi  o dei familiari iscritti con loro allo Scau o dei dipendenti.

Per lo scambio di mano d’opera con dipendenti o familiari è sempre necessaria la presenza del titolare imprenditore referente per le persone che accompagna.

Provincia di Bolzano

Gli usi e costumi della Provincia di Bolzano consentono lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori agricoli che svolgono l’attività agricola anche in via accessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero consumo personale.

A differenza di Trento non si fa riferimento ai dipendenti.

Per entrambe le Province lo scambio di mano d’opera, ovviamente è a titolo gratuito e si riferisce a semplici lavori manuali come raccolta frutta o dirado.

Se si necessita di uso di macchinari e attrezzature, anche semplici, dove il rischio in tema sicurezza è diverso, non si può più considerare scambio di mano d’opera ma la prestazione può essere  o prestazione d’opera o un’attività di Coldiretti Service.

Si ribadisce comunque che per lo scambio di mano d’opera  l’imprenditore deve essere persona fisica non giuridica come le società semplici agricole che non possono utilizzare questa forma.

Gli addetti paghe di ogni ufficio zona restano a disposizione per ogni esigenza o approfondimento.