16 Marzo 2021
AGEVOLAZIONI PER LE “PRODUZIONI VEGETALI – RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI FRUTTICOLI” 2021

Con le delibere 378 e 379 di data 5 marzo 2021 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 46 comma 1° “Agevolazioni per le produzioni vegetali – rinnovi di impianti frutticoli” sia per le aziende associate al sistema cooperativo che per i produttori singoli.

Per la campagna 2021 le domande di contributo potranno essere presentate dal giorno 8 marzo al 31 marzo 2021. Sono disponibili circa Euro 2100.000,00 a favore della campagna di rinnovi frutticoli 2021.

L’importo minimo della spesa ammissibile a contributo è di Euro 2.500,00 Iva esclusa mentre la spesa massima ammissibile per domanda è pari ad Euro 90.000,00.

Il costo massimo ammissibile a contributo per singolo astone è il seguente:

  • Euro 5,5 per le varietà tradizionali;
  • Euro 6,5 per le varietà a club;
  • Euro 7,5 per le sole varietà resistenti alla ticchiolatura elencate nell’allegato 1 del presente provvedimento. Successivamente all’approvazione del presente provvedimento saranno ammissibili eventuali altre varietà resistenti alla ticchiolatura, senza necessità di integrare la tabella di cui al sopra citato allegato 1, purché ne sia documentata la resistenza.

L’investimento deve perseguire obiettivi specifici anche in modo alternativo. L’azienda quindi si può porre l’obiettivo del miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. In alternativa si può porre l’obiettivo della sostenibilità dell’ambiente naturale con particolare riguardo alla tutela della salute.

Sono ammissibili a finanziamento i costi per il rinnovo di impianti di melo consistenti nel solo acquisto di materiale vivaistico e sono ammissibili solo i rinnovi di impianti di melo di età superiore ai 10 anni.

Novità 2021

E’ ammessa a finanziamento, in deroga all’età minima di 10 anni dell’impianto oggetto di estirpo, la totale e/o parziale sostituzione delle piante colpite dalla infestazione di Erwinia amylovora agente del colpo di fuoco batterico ancorché tali piante siano già state oggetto di contributo in anni precedenti sull’art. 46, comma 1°, della L.P. 4/2003. A tal fine il richiedente il contributo dovrà dichiarare la particella oggetto dell’impianto sulla quale si è verificata l’infestazione di Erwinia amylovora agente del colpo di fuoco batterico ed allegare idonea certificazione rilasciata dalla Fondazione Edmund Mach, o da altro ente certificatore competente in materia, attestante l’avvenuta infestazione di Erwinia amylovara.

Possono presentare domanda le aziende agricole che hanno una sede operativa in provincia di Trento, in possesso di un fascicolo aziendale che deve contenere le particelle oggetto dell’iniziativa prevista dal presente provvedimento. Per le particelle oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione).

L’intensità dell’aiuto è il 40% della spesa ammissibile e viene concesso in conto capitale in un’unica soluzione.

Per l’accesso al finanziamento per gli aiuti previsti dal presente bando non vengono attribuiti punteggi sulla base di criteri di selezione e quindi nel caso la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente a coprire l’importo totale del contributo concedibile per tutte le domande, tale contributo sarà ridotto proporzionalmente per il finanziamento di tutte le domande presentate.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dal Servizio Agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it,. Dovranno essere presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata attraverso le caselle PEC competenti per territorio (Uffici Agricoli Periferici) oppure presso la casella PEC della Servizio Agricoltura.

OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l’obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso dell’impianto di frutteto per almeno 10 anni. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo. Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.