1 Agosto 2019
Avviso per attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici

Gentili Soci,

informiamo che, a decorrere dal 30 giugno 2019, è stato reintrodotto a carico dei titolari di “esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini” in cui si vendono e/o si somministrano bevande alcoliche l’obbligo di denuncia dell’esercizio di attività e di richiesta della correlata autorizzazione (cosiddetta “licenza fiscale di esercizio”) rilasciata dall’Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Per quanto di interesse per il settore agricolo, l’obbligo interessa coloro che effettuano la vendita diretta di bevande alcoliche, anche se ciò avviene in occasione di sagre, fiere, mostre e iniziative temporanee ovvero per mezzo di apparecchi automatici, nonché gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche per il consumo sul posto e, quindi, anche gli agriturismi.

Per bevande alcoliche, ai fini dell’adempimento in parola, il decreto legislativo n. 504 del 1995 (cosiddetto Testo Unico in materia di accise) intende: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico.

Nelle more delle indicazioni ufficiali che verranno date dall’Agenzia delle Dogane, sulla base di quanto ufficiosamente appurato dal colloquio con alcune sedi territoriali dell’Agenzia, segnaliamo gli adempimenti da porre in essere per coloro che svolgono e/o intendono svolgere tale attività:

Soggetto Adempimento Tempistica Prescrizioni
Soggetti già operanti alla data del 28.08.2017 Non dovuto sul presupposto che la licenza fosse stata ottenuta all’avvio dell’attività (prima del 28.08.2017) // //
Soggetti già operanti con inizio attività post 28.08.2017 e sino al 29.06.2019 Presentazione della richiesta della “licenza di esercizio fiscale” Quanto prima (vedi modulistica qui sotto) Non è necessario interrompere l’attività sino al rilascio dell’autorizzazione Agenzia Dogane
Soggetti con inizio attività dal 30 giugno 2019 Presentazione della richiesta della “licenza di esercizio fiscale” Prima dell’inizio dell’attività (vedi modulistica qui sotto) Non possono avviare l’attività di vendita e/o somministrazione fino ad avvenuto rilascio autorizzazione Agenzia Dogane

 

In sintesi, e come risulta dagli allegati, la documentazione da presentare all’Agenzia delle Dogane è la seguente:

  1. istanza in bollo da €. 16,00 (come da fac-simile – scaricabile qui);
  2. marca da bollo da €. 16,00 da applicare sulla licenza;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da fac-simile – scaricabile qui);
  4. copia del documento d’identità del titolare o del legale rappresentante, in corso di validità (fronte-retro);
  5. copia dell’autorizzazione comunale, ovvero l’identificativo nazionale SUAP*/l’Ufficio SUAP*/ed il Codice Pratica SUAP*, da indicare nell’istanza, ove è prevista.

In relazione alle tempistiche per il rilascio dell’autorizzazione, precisiamo che, ad oggi, l’Agenzia delle Dogane di Trento riferisce di presentare la domanda e – trascorso qualche giorno – contattare l’Ufficio preposto.

Gli uffici sono a disposizione per chiarimenti.