1 Ottobre 2021
DECRETO LEGGE GREEN PASS IN VIGORE DAL 15/10 AL 31/12 2021

Dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021(attuale termine dello stato di emergenza) il decreto legge n. 127/2021 estende l’obbligo di certificazione verde Covid-19 detto Green Pass a tutti i lavoratori del settore privato.

Infatti  chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’acceso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.

 

SOGGETTI OBBLIGATI al GREEN PASS

DIPENDENTI

FAMILIARI che lavorano in azienda

COADIUVANTI

VOLONTARI

TITOLARI PARTITA IVA

COLF/BADANTI

COLLABORATORI

STAGISTI

TIROCINANTI

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, questi dovranno presentarsi con esito negativo di tampone gratuito

 

SOGGETTO CONTROLLORE

L’obbligo di verifica del possesso del green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti o ad un suo preposto nominato per questo ruolo.

Il datore di lavoro dovrà informare entro il 15/10/2021 tutti i soggetti obbligati al green pass chi sarà il controllore mediante  consegnare lettera informativa qui allegata.

 

QUANDO CONTROLLARE:

 preferibilmente all’entrata sul luogo di lavoro, sia esso al chiuso o all’aperto

 

COME CONTROLLARE:

Il Green Pass deve essere controllato tramite l’applicazione ministeriale  gratuita da scaricare sul cellulare del controllore:

da Google Play Store scaricare app VerificaC19

Il controllo dovrà essere effettuato tutti i giorni.  Le attività di verifica saranno riferite al controllo di autenticità e validità della certificazione esibita dal lavoratore, e non potranno comportare raccolta di dati del titolare del certificato (ad es., situazione di vaccinazione, guarigione o tampone), né alla scadenza, né sarà possibile chiedere copia della certificazione prodotta.

 

LAVORATORE SENZA GREEN PASS

Se al momento del controllo i lavoratore non ha il green pass o dal controllo del QR con l’applicazione risulta non valido è consideratoassente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione” e non potrà  entrare nel luogo di lavoro e resterà senza stipendio per i giorni di assenza.

 

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

I datori che non verificano il possesso e l’esibizione del green pass, ovvero che non definiscano entro il 15.10.2021 le modalità per i controlli, soggiacciono ad una sanzione amministrativa d’importo compreso fra 400 e 1000 euro, con raddoppio in caso di recidiva nella violazione.

 

SANZIONI PER IL LAVORATORE

Per i lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro senza il possesso della certificazione od eludendo i controlli, la sanzione amministrativa è d’importo compreso fra i 600 e i 1500 euro, raddoppiati in caso di recidiva.

 

ENTI CHE POSSONO CONTROLLARE A CAMPIONE LA REGOLARITA’

Apss, Uopsal o Ispettori del Lavoro

 

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Dopo il quinto giorno consecutivo di assenza ingiustificata a causa del mancato possesso del green pass, il datore può “sospendere il lavoratore” (anche qualora nel frattempo munitosi di green pass) “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.

 

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

1) avvenuta completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).

2) avvenuta prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono due) anti-SARS-CoV-2. La validità parte dal 15 giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

3) somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2, ha validità dalla medesima somministrazione per 12 mesi.

4) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dall'avvenuta guarigione.

Nei casi sopra descritti, se si contrae la malattia la validità è interrotta.

5) Effettuazione di test  con esito negativo antigenico rapido che ha validità 48 ore o molecolare che ha validità di e 72 ore. L’effettuazione del test può essere fatta presso le farmacie convenzionate ad un prezzo fisso di 15,00 euro.

Stiamo organizzando con Apss e Provincia un potenziamento delle farmacie e una collaborazione con aziende private per l’effettuazione dei tamponi visto il numero importante di lavoratori.

Per qualsiasi altra informazione Ti chiedo di confrontarti con il tuo ufficio zona

Si allega:

  • lettera informativa da consegnare ad ogni lavoratore presente in azienda per avvisare che il datore di lavoro o un suo preposto avrà l’onere di controllare il green pass dal 15/10/2021:
  • locandina da appendere sul luogo del controllo
  • modello di delega se si incarica un preposto al controllo diverso dal datore di lavoro
  • elenco farmacie convenzionate Bolzano Copia di Elenco farmacie convenzionate Alto Adige